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Sez. 5 - , Sentenza n. 54465 del 05/06/2018 Ud. (dep. 05/12/2018) Rv. 274188 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE | Elemento soggettivo - Dolo specifico - Concorrente finalità di evitare il fallimento - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274188-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE

In tema di bancarotta preferenziale, l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile. (Fattispecie relativa ad erogazioni di denaro effettuate in favore di una società a cui erano stati affidati lavori edili in subappalto, in modo da ottenere dalla committente il pagamento dei lavori in corso d'opera e garantire così la sopravvivenza finanziaria della società amministrata dall'imputato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)