Sez. 6, Sentenza n. 5501 del 12/12/1995 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205652 - 01
Stupefacenti - In genere | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti - Aggravante per essere l'associazione armata - Nozione - Disponibilità di armi - Necessità - Uso effettivo delle stesse - Irrilevanza - Uso dell'arma da parte di uno dei compartecipi a scopo individuale - Rilevanza - Limiti.
Stupefacenti - In genere
L'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti può ritenersi armata ai sensi dell'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 quando vi sia una disponibilità di armi per il conseguimento della finalità dell'associazione, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito, a nulla rilevando la effettiva utilizzazione di esse. L'effettiva destinazione delle armi al conseguimento delle finalità del sodalizio non deve, peraltro, essere intesa in modo assoluto, nel senso che esse devono essere utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta criminosa propria dell'associazione. Tale destinazione ben può concorrere con l'utilizzazione da parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non si riveli di pregnanza assoluta.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)