Sez. 1, Sentenza n. 21040 del 12/05/2010 Ud. (dep. 04/06/2010) Rv. 247557 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - Aggravante dell'associazione armata - Correlazione tra la disponibilità delle armi e gli scopi dell'associazione - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)