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Sez. 5, Sentenza n. 11101 del 04/02/2015 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 262714 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - Aggravante dell'associazione armata - Correlazione tra la disponibilità delle armi e gli scopi dell'associazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262714-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)