Sez. 5, Sentenza n. 21672 del 16/02/2018 Ud. (dep. 16/05/2018) Rv. 273027 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Successiva azione davanti al giudice civile - Revoca tacita - Condizioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato la diversità della "causa petendi" identificabile nel falso in bilancio per omissione di dati contabili imposti dalla legge, posto in essere dall'imputato in qualità di amministratore in sede penale, e nella richiesta di operatività della garanzia per evizione in sede civilistica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 82 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)