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Sez. 4, Sentenza n. 21588 del 23/03/2007 Ud. (dep. 01/06/2007) Rv. 236722 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Successiva azione davanti al giudice civile - Revoca tacita - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236722-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, relativa a colpa medica, la Corte ha ritenuto che l'azione proposta in sede civile contro l'azienda ospedaliera non rappresentasse duplicazione di giudizio rispetto alla costituzione in sede penale contro il sanitario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)