Sez. 4, Sentenza n. 3454 del 19/12/2014 Ud. (dep. 26/01/2015) Rv. 261950 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Successiva azione davanti al giudice civile - Revoca tacita - Condizioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, relativa ad infortunio sul lavoro, la Corte ha ritenuto coincidenti "causa petendi" e "petitum" in quanto, con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile, era stato invocato nuovamente l'accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti già oggetto del processo penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)