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Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 28/03/1987 (Rv. 452127 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - CONTROVERSIE CONTRATTUALI FRA SOGGETTI DOMICILIATI NEL TERRITORIO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA DI LAVORO - APPLICABILITÀ - NUOVA DISCIPLINA DEL PROCESSO DEL LAVORO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - DEROGA CONVENZIONALE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452127-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - CONTROVERSIE CONTRATTUALI FRA SOGGETTI DOMICILIATI NEL TERRITORIO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA DI LAVORO - APPLICABILITÀ - NUOVA DISCIPLINA DEL PROCESSO DEL LAVORO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - DEROGA CONVENZIONALE - LEGITTIMITÀ.*

I criteri regolatori della giurisdizione fissati dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804 ad entrata in vigore l'1 febbraio 1973) nelle controversie contrattuali fra soggetti domiciliati nei territori degli stati aderenti, trovano applicazione anche in materia di lavoro, pur dopo l'introduzione in Italia del nuovo rito di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533, che disciplina soltanto la Competenza. Pertanto in ordine a controversie di lavoro subordinato, la giurisdizione può essere convenzionalmente attribuita ai giudici di uno stato contraente diverso da quello cui dovrebbe spettare in base alle comuni norme dell'ordinamento di appartenenza. (V 5274/79, mass n 401865; (V 2016/79, mass n 398415).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)