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Sez. U, Sentenza n. 1589 del 03/04/1989 (Rv. 462375 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE DI LAVORO SUBORDINATO - CLAUSOLA CONCERNENTE L'ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA LEGGE ITALIANA ED IL PAGAMENTO IN ITALIA DI TUTTE LE SPETTANZE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - COMMISSIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - APPLICABILITÀ - CAUSE DI LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462375-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONTROVERSIA PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE DI LAVORO SUBORDINATO - CLAUSOLA CONCERNENTE L'ASSOGGETTAMENTO DEL RAPPORTO ALLA LEGGE ITALIANA ED IL PAGAMENTO IN ITALIA DI TUTTE LE SPETTANZE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - COMMISSIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - APPLICABILITÀ - CAUSE DI LAVORO - INCLUSIONE.*

Nella disciplina sulla Competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, ed applicabile anche alle cause di lavoro (in quanto non abrogata, né modificata dalla legge 11 agosto 1973 n. 533), il criterio di collegamento posto dall'art. 5 n. 1 della convenzione medesima, sulla giurisdizione, nei confronti dello straniero domiciliato in altro stato contraente, del giudice del luogo ove debba essere eseguita l'obbligazione su cui si impernia l'Azione (luogo da determinarsi in conformità della legge che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, regola il rapporto), implica la giurisdizione del giudice italiano, con riguardo a controversia promossa per il pagamento di spettanze di lavoro subordinato, qualora il datore di lavoro ed il lavoratore abbiano convenzionalmente assoggettato il rapporto alla legge italiana e pattuito il pagamento in Italia di tutte dette spettanze, o comunque di quelle di natura retributiva, da considerarsi principali. (V 3030/87, mass n 452127; (V 5027/84, mass n 436858; (V 4910/82, mass n 422920; (V 5274/79, mass n 401864; (V 5274/79, mass n 401865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2094, Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)