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Sez. 3, Sentenza n. 57121 del 08/02/2017 Cc. (dep. 21/12/2017) Rv. 271868 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Rideterminazione della pena a seguito di applicazione di patteggiamento dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado - Competenza "in executivis" del giudice d'appello - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271868-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di incidente di esecuzione, sussiste la competenza del giudice di appello nel caso in cui la sentenza emessa in secondo grado abbia rideterminato la pena per effetto di patteggiamento non ammesso dal giudice di primo grado, atteso che la decisione pronunciata in sede di impugnazione, nell'operare una diversa valutazione in merito alla congruità della pena, riforma la prima sentenza in maniera sostanziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)