Sez. 1, Sentenza n. 32214 del 30/06/2015 Cc. (dep. 22/07/2015) Rv. 264508 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Modifica del giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti in sede di appello - Competenza "in executivis" del giudice di appello - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia modificato il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti, trattandosi di un provvedimento di riforma della sentenza di primo grado non limitato alla sola determinazione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)