Sez. L - , Sentenza n. 19014 del 17/07/2018 (Rv. 649920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 9 c.c.n.l. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16 febbraio 2000 - Modalità alternative di lavoro ad orario pieno - Conseguenze - Variazione di turno - Consenso del lavoratore - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Non costituisce variazione dell'orario di lavoro, assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'utilizzazione del lavoratore dipendente di Autostrade per L'Italia s.p.a., che, dopo essere stato impiegato in turni continui di cinque giorni lavorativi e due di riposo su trentasette ore settimanali, lo sia in turni continui ed avvicendati di quattro giorni lavorativi e due di riposo su quaranta ore settimanali: integrando detta modificazione di orario, regolata dal CCNL per il personale dipendente da società consorzi di autostrade e trafori, una diversa modalità di prestazione lavorativa sempre a tempo pieno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1230, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 1, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 3, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 13, Contr. Coll. 16/02/2000 art. 9 com. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)