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Sez. L, Sentenza n. 26109 del 11/12/2014 (Rv. 633581 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro a tempo parziale - Variazione dell'orario concordata dalle parti nel corso del rapporto di lavoro - Novazione - Forma scritta - Necessità.
Stato
decisa il 2014-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633581-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

L'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in legge 19 dicembre 1984 n. 863 (applicabile "ratione temporis"), richiede, a pena di nullità, la forma scritta, ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale o della trasformazione in quest'ultimo di un rapporto di lavoro a tempo pieno, configurando la modalità oraria come elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto "part time". Ne consegue che la variazione, tanto in aumento quanto in diminuzione, nel corso del rapporto di lavoro, del monte ore inizialmente pattuito tra le parti integra gli estremi di una novazione oggettiva dell'intesa negoziale in essere, che postula una rinnovata manifestazione di volontà, soggetta al vincolo della forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)