Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25006 del 06/12/2016 (Rv. 642281 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro part-time - Variazione dell’orario di lavoro nel corso del rapporto - Novazione - Forma scritta - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)