Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 20/03/1987 (Rv. 451878 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE ESTIMATIVA - NOZIONE - AMBITO - QUESTIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI "RESIDENZIALE" DA ATTRIBUIRE O MENO AD UNA LOCALITÀ - INCLUSIONE - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SULLA ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - QUESTIONI DI VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE ESTIMATIVA - NOZIONE - AMBITO - QUESTIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI "RESIDENZIALE" DA ATTRIBUIRE O MENO AD UNA LOCALITÀ - INCLUSIONE - POTERI DELLA CORTE D'APPELLO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SULLA ADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE.*
Tutte le questioni inerenti alla qualificazione di un bene produttivo di reddito riguardano la valutazione estimativa, salvo il caso in cui sorga contestazione sulle norme o sugli Atti (es: piani regolatori) relativi all'utilizzazione del bene. Pertanto, la qualifica di "residenziale" da attribuire o meno ad una località, in quanto incidente sulla misura del reddito, attiene alla valutazione estimativa, perché comporta un'indagine su elementi tecnici e di esperienza locale, ed è, quindi, sottratta alla cognizione della Corte d'appello, la quale può operare solo un controllo di legittimità sull'adeguatezza della motivazione della commissione, anche sotto il profilo della regolarità formale dei mezzi di prova, ma non anche sindacarne il convincimento in concreto espresso. (V 4899/86, mass n 447594; (V 722/86, mass n 444280; (V 5690/84, mass n 437367; (V 2349/83, mass n 427202; (V 2417/80, mass n 406132).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)