Sez. 1, Sentenza n. 5690 del 12/11/1984 (Rv. 437367 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO O I.N.V.I.M. - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE - NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA DI UN TERRENO - INDAGINE RELATIVA - QUESTIONE DI FATTO INERENTE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO O I.N.V.I.M. - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE - NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA DI UN TERRENO - INDAGINE RELATIVA - QUESTIONE DI FATTO INERENTE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'indagine sulla natura agricola o edificatoria di un terreno, allo scopo di determinarne il valore agli effetti dell'imposta di registro o dell'INVIM, esula dall'ambito degli accertamenti di fatto inerenti a valutazioni estimative solo quando tale qualificazione imponga di deliberare profili di diritto in contestazione tra le parti, sì da rendere necessario interpretare Atti normativi, amministrativi o negoziali, ovvero stabilirne la Rilevanza e l'applicabilità in relazione al bene oggetto della stima, mentre in ogni altro caso si configura come un accertamento demandato esclusivamente alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado. Ne consegue che il giudizio espresso da queste ultime sulla base di elementi materiali relativi alle caratteristiche del terreno, alla sua ubicazione, all'esistenza di infrastrutture ecc., così come ad Atti amministrativi o negoziali dei quali non siano contestati il contenuto, l'interpretazione e la concreta efficacia, può essere impugnato davanti alla commissione tributaria centrale o alla Corte di appello solo per eventuale insufficienza o inadeguatezza della motivazione. (V 5960/83, mass n 430784; (V 6196/81, mass n 416977; (V 1240/81, mass n 411821; (Conf 2350/83, mass n 427204; (Conf 2349/83, mass n 427202; (Conf 6678/81, mass n 417548).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)