Sez. 1, Sentenza n. 722 del 06/02/1986 (Rv. 444280 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - AGIATEZZA DESUNTA DA REDDITI O PROVENTI DI QUALSIASI NATURA - QUESTIONE RELATIVA ALLA EFFETTIVA RIFERIBILITÀ DI CONTRIBUENTE DI DETERMINATI CESPITI - COGNIZIONE PIENA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - AGIATEZZA DESUNTA DA REDDITI O PROVENTI DI QUALSIASI NATURA - QUESTIONE RELATIVA ALLA EFFETTIVA RIFERIBILITÀ DI CONTRIBUENTE DI DETERMINATI CESPITI - COGNIZIONE PIENA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE.*
Alla commissione tributaria centrale - nel sistema del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (così come alla commissione centrale delle imposte, nel precedente ordinamento) - resta attribuita la cognizione, oltreché delle violazioni di legge, anche delle questioni di fatto, escluse quelle soltanto relative a valutazione estimativa, e cioè concernenti la quantificazione e l'esistenza - in rerum natura - del reddito o, in genere, della base imponibile e del presupposto materiale ed oggettivo del tributo. Pertanto, con riguardo alla imposta di famiglia, avente ad oggetto l'agiatezza desunta da redditi o proventi di qualsiasi natura ai sensi e nel vigore dell'art. 117 del T.U. Sulla finanza locale, la questione circa l'effettiva riferibilità al contribuente di determinati cespiti, indiscussi nel loro valore ed esistenza, è questione di fatto estranea alla valutazione estimativa e perciò rientrante nella cognizione piena della commissione tributaria centrale. (V Corte cost. 57/82).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)