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Sez. L, Sentenza n. 3631 del 13/04/1999 (Rv. 525290 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Onere di allegazione gravante sulle parti - Limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525290-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Il potere del giudice di rilievo d'ufficio dell'eccezione non implica il superamento del divieto della scienza privata del giudice medesimo, ma occorre pur sempre che determinati fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino acquisiti agli atti e che la parte (alla quale compete il potere di allegazione esercitabile nel rito del lavoro entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., diversamente dal potere di rilevazione che è legittimamente esercitabile anche oltre il segnato limite temporale) faccia richiesta di attribuire rilevanza ai fatti medesimi. È quindi tardiva l'allegazione di un giudicato esterno effettuata oltre il termine suddetto (nella specie nella comparsa di parte nel procedimento di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)