Sez. 2, Sentenza n. 2931 del 27/03/1999 (Rv. 524654 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Debitore stipulante - Limitazione della transazione alla quota interna di detto debitore - Conseguenze - Debitore solidale rimasto estraneo alla transazione - Efficacia nei confronti dello stesso - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
IL primo comma dell'art. 1304 cod. civ. nel disciplinare gli effetti della transazione intervenuta fra il creditore ed uno dei condebitori solidali, si riferisce alla transazione concernente l'intero debito (solidale), mentre quando l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla quota interna del debitore solidale stipulante, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta con il conseguente scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)