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Sez. 3, Sentenza n. 7413 del 05/07/1991 (Rv. 472945 - 01)

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Transazione | Debitore stipulante - Limitazione della transazione alla quota interna di detto debitore - Conseguenze - Debitore solidale rimasto estraneo alla transazione - Efficacia nei confronti dello stesso - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472945-01

Obbligazioni in genere - Solidarietà - Transazione

Il debitore solidale rimasto estraneo alla transazione non può profittare a norma dell'art. 1304 cod. civ. della stessa, ove conclusa dal creditore non riguardi l'intero debito solidale bensì sia limitata alla quota interna del debitore che l'abbia stipulata, con la conseguenza di restare destinata a produrre solo la riduzione dell'intero debito per l'importo corrispondente alla quota transatta, senza interferenza di sorta sulla quota interna degli altri condebitori solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)