Sez. 5, Sentenza n. 3477 del 08/02/2000 Cc. (dep. 17/03/2000) Rv. 215576 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Ingiuria e diffamazione - Parte civile - Impugnazioni ai fini penali - Mancata previsione per il reato di cui all'art. 57 cod. pen. - Incostituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 577 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estende la legittimazione della parte civile anche all'impugnazione delle sentenze relative al reato di cui all'art. 57 cod. pen., identico per "ratio" e interesse tutelato ai reati di diffamazione e ingiuria. Ciò in quanto il ragionevole riconoscimento alla persona offesa dei reati di ingiuria e di diffamazione della legittimazione a impugnare anche ai fini penali, intesa a garantirla dai sempre più frequenti inconvenienti riscontrabili in processi che coinvolgono direttamente il patrimonio morale della persona, non comporta una disparità di trattamento delle persone offese da altri analoghi reati, perché l'art. 577 cod. proc. pen., se accresce la tutela della persona offesa dai reati di ingiuria e diffamazione, non diminuisce quella già storicamente accordata alla persona offesa ed alla parte civile nel vecchio codice di procedura penale, ed ora ulteriormente rafforzata con il nuovo. D'altro canto la palese minore gravità del delitto punito a titolo di colpa dall'art. 57 cod. pen. e la natura meramente omissiva della condotta che lo integra ne giustificano l'esclusione dall'ambito dei reati per i quali è riconosciuto alla parte civile il potere, certamente eccezionale nel nostro sistema, di proporre impugnazione anche ai fini penali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 577 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)