Sez. 5, Sentenza n. 9685 del 02/07/1997 Ud. (dep. 29/10/1997) Rv. 208718 - 01
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Parte civile - Impugnazione anche agli effetti penali - Legittimazione - Nei confronti dell'autore - Direttore responsabile imputato ex art. 57 cod. pen. - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la parte offesa, costituitasi parte civile, è legittimata a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, soltanto nei confronti dell'autore della diffamazione e non anche nei confronti del direttore responsabile quando questi sia imputato non a titolo di concorso, ma ai sensi dell'art. 57 cod. pen., che configura una autonoma ipotesi di reato colposo, strutturato in forma omissiva, nel quale l'evento è rappresentato dalla commissione di un qualsiasi reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 577 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)