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Sez. 5, Sentenza n. 111 del 29/01/1996 Ud. (dep. 18/03/1996) Rv. 204474 - 01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Persona offesa nei reati di ingiuria e diffamazione | Costituita parte civile - Impugnazione anche agli effetti penali, ai sensi dell'art. 577 cod. proc. pen. - Legittimazione - Sussistenza - Interpretazione estensiva o analogica della norma - Possibilità - Esclusione - Impugnazione delle sentenze riguardanti il reato di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen. - Inammissibilità - Ragione - Fattispecie: ricorso proposto contro il direttore di un quotidiano ai soli fini della responsabilità civile - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204474-01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Persona offesa nei reati di ingiuria e diffamazione

L'art. 577 cod. proc. pen. legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione. Tale norma non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, sicché non è ammissibile, sulla sua scorta, l'impugnazione delle sentenze aventi ad oggetto il reato di cui agli art. 57 e 595 cod. pen., che integra una fattispecie autonoma rispetto alla semplice diffamazione. (Fattispecie nella quale il ricorso della parte civile nei confronti del direttore responsabile del quotidiano ov'era stato pubblicato lo scritto offensivo è stato ritenuto ammissibile, siccome proposto ai soli fini della responsabilità civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 577 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 577 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)