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Sez. 6, Sentenza n. 1084 del 12/03/1996 Cc. (dep. 19/07/1996) Rv. 205768 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Motivazione del tribunale in sede di riesame - Integrazione con quella del provvedimento impugnato - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205768-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

Il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati tant'è che una volta proposta la richiesta di riesame, l'efficacia dell'una è condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma. Ne consegue che, così come la motivazione del Tribunale integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice, allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)