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Sez. 6, Sentenza n. 4821 del 12/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 203613 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Motivazione del tribunale in sede di riesame - Insufficienza - Integrazione della motivazione da parte del provvedimento impugnato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203613-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere

Il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente collegati e complementari, tant'è che una volta proposta richiesta di riesame, la efficacia dell'una è condizionata alla tempestiva sopravvenienza di un provvedimento di conferma. Ne consegue che, così come la motivazione del tribunale integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice, allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ben ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, quando in questo il giudice abbia fornito le ragioni logico-giuridiche, che ai sensi degli artt. 273 - 274 - 275 Cod. Proc. Pen., lo abbiano determinato all'emissione del provvedimento medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)