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Sez. 6, Sentenza n. 193 del 20/01/1997 Cc. (dep. 10/05/1997) Rv. 208888 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Integrazione da parte del tribunale del riesame della motivazione in tutto o in parte carente dell'ordinanza applicativa della misura - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208888-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di riesame delle misure coercitive, deve ritenersi, in base ad argomenti sia sistematici sia testuali, che il tribunale adito ex art. 309 cod. proc. pen. possa sopperire con la propria motivazione non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma anche alla mancanza di motivazione o alla motivazione apparente del provvedimento, esplicitando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare. Il giudizio di riesame è stato infatti concepito dal legislatore come un giudizio "ex novo", completamente autonomo e a cognizione piena sulla questione cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di merito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso al principio devolutivo. Ciò è dimostrato normativamente dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., il quale espressamente prevede che il tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)