Sez. 1, Sentenza n. 6404 del 15/07/1996 (Rv. 498570 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI | Controversia sulla qualifica di determinati proventi - Ricorso contro l'avviso di accertamento - Giudizio di impugnazione - Motivi di impugnazione - Tassabilità del reddito come provento di natura diversa da quella indicata nella pretesa impositiva e che ha formato oggetto del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RICAVI
Nel giudizio d'impugnazione dell'avviso di accertamento di redditi d'impresa, che sia fondato sulla premessa della qualificabilità di determinati proventi come corrispettivi del trasferimento della proprietà di immobili (art. 53 terzo comma lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597), resta preclusa la possibilità di indagare sulla tassabilità dei proventi stessi come canoni per la concessione del godimento di quei beni (lett. c) della citata norma), atteso che il suddetto giudizio è circoscritto al controllo della legittimità della pretesa impositiva in concreto esercitata, nei limiti del titolo e delle circostanze di fatto all'uopo allegate.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)