Sez. 5, Sentenza n. 4125 del 22/03/2002 (Rv. 553201 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Indagine sulla legittimità della pretesa avanzata con il provvedimento impugnato - Estensione all'esame di ragioni e circostanze nuove e diverse da quelle invocate originariamente dall'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato. Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur se libero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno della pretesa fiscale, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa stessa, all'esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dall'ufficio (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale, in tema di criteri di determinazione dell'imponibile ai fini dell'INVIM decennale, aveva accolto l'appello dell'ufficio nonostante che questo fosse basato su una circostanza di fatto - ristrutturazione di un fabbricato - diversa da quella - demolizione e ricostruzione - posta a fondamento dell'originario avviso di rettifica).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)