Sez. 5, Sentenza n. 3345 del 07/03/2002 (Rv. 552900 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Indagine sulla legittimità della pretesa avanzata con il provvedimento impugnato - Estensione all'esame di ragioni e circostanze nuove e diverse da quelle invocate originariamente dall'ufficio - Ammissibilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio della nullità di atti negoziali - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato; ne consegue che non è consentito al giudice tributario, senza violare i principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale, all'esame di circostanze e deduzioni nuove rispetto a quelle originariamente invocate dall'ufficio. Nè è pertinente il richiamo alla rilevabilità d'ufficio, anche in grado di appello, della eventualmente dedotta nullità degli atti negoziali, poiché tale principio trova applicazione nei casi in cui la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa che su detti atti si fondi e non anche quando venga dedotta l'invalidità o l'inefficacia degli atti stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)