Sez. 1, Sentenza n. 664 del 21/01/2000 (Rv. 533047 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere del contravventore - Fattispecie in tema di infrazioni valutarie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ritenuto che il comportamento di un dirigente d'azienda il quale, inviato a contattare clienti esteri, al ritorno in Italia avesse reso dichiarazione negativa alla dogana, esibendo poi solo all'esito di un contestuale controllo assegni per l'importo di circa 500 milioni, integrava gli estremi del comportamento colpevole con riferimento alla violazione dell'art. 3 legge 227/90, senza che fosse, peraltro, utilmente invocabile, da parte del contravventore, - attesane la qualità professionale ed il comportamento tenuto - l'ignoranza inevitabile della normativa valutaria vigente all'epoca dei fatti).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 28/06/1990 num. 167 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)