Sez. 1, Sentenza n. 24842 del 24/11/2005 (Rv. 585097 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Assegni bancari privi di provvista - Elemento psicologico - Dolo o colpa - Tolleranza da parte della banca della precedente emissione di assegni scoperti - Rilevanza ai fini della configurabilità dell'errore scusabile - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione del corrispondente delitto operata dall'art. 29 del d.lgs. n.507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della legge n. 386 del 1990), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente che - anziché attenersi al dovere di conformare l'andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso - si limiti a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, protrattasi anche nel tempo, con adempimenti reiterati da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista, in mancanza di un contratto di apertura di credito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)