Sez. 5, Sentenza n. 10607 del 04/07/2003 (Rv. 564824 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere del contravventore - Errore sulla liceità del fatto - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. Ne consegue che l'errore sulla liceità del fatto può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo che l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente ed adeguatamente motivata la sentenza con cui il giudice di merito, in sede di opposizione avverso il decreto di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 167 del 1990, in materia valutaria, aveva ritenuto dovesse escludersi l'inevitabilità dell'ignoranza della normativa in tema di importazione di valuta, in considerazione della specifica qualità del ricorrente di responsabile delle vendite all'estero di una società la cui principale attività consisteva nell'esportazione di macchinari).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 3, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)