Sez. 2, Ordinanza n. 22860 del 17/06/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290247-01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Rigetto della richiesta di sospensione - Ricorso per cassazione - Adottabilità della sospensione da parte della Corte di cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
In tema di revisione, è precluso alla Corte di cassazione disporre direttamente la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., negata in sede di merito, essendo il suo sindacato limitato all'esame del ricorso avverso il provvedimento con cui la corte di appello ha rigettato la relativa istanza.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)