Sez. 1, Sentenza n. 12572 del 23/02/2006 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 233876 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Applicazione della regole del contraddittorio ex art. 127 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
La sospensione della esecuzione della pena in caso di presentazione di istanza di revisione non è subordinata alle regole stabilite dall'art. 127 cod. proc. pen. a garanzia del contraddittorio, potendo la corte di appello, "inaudita altera parte", pronunciarsi di ufficio sull'istanza di sospensione con ordinanza ricorribile in cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)