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Sez. 1, Sentenza n. 3006 del 20/12/2019 Cc. (dep. 24/01/2020) Rv. 278468 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Istanza di sospensione dell'esecuzione della pena - Omessa allegazione dell'ordine di esecuzione - Inammissibilità dell'istanza - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278468-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

In tema di revisione, è illegittima l'ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, proposta dal condannato ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., sul presupposto della omessa allegazione dell'ordine di esecuzione, atteso che, in assenza di una specifica disposizione processuale che ponga detto adempimento a carico dell'interessato, il giudice della revisione può verificare anche d'ufficio tale condizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)