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Sez. 3, Sentenza n. 1788 del 09/06/1972 (Rv. 358763 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER LA SOLA RICONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358763-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - CARATTERE FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - RICONVENZIONALE ECCEDENTE LA COMPETENZA PER VALORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA PER LA SOLA RICONVENZIONALE.*

La Competenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione a conoscere della causa di opposizione proposta contro l'ingiunzione stessa non puo - in quanto Competenza funzionale ed inderogabile - subire spostamenti per ragione di connessione, con la conseguenza che, ove dinanzi al giudice adito in Sede di opposizione venga proposta domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua Competenza per valore, le due cause devono essere separate, a norma dell'art 36 cod proc civ; e mentre la causa di opposizione deve essere trattenuta dal giudice che ha emesso il decreto opposto, la pronunzia di incompetenza deve essere da lui limitata alla sola istanza riconvenzionale. (V 1807'71, mass n 352322).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)