Sez. L, Sentenza n. 12573 del 26/05/2006 (Rv. 589798 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 47, quinto comma, legge n. 428 del 1990 - Derogabilità dell'art. 2112 cod. civ. - Condizioni - Accordi sindacali di natura transattiva - Rilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In tema di trasferimento di azienda in crisi, l'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, che consente la deroga alle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. alle condizioni stabilite contestualmente, riguarda soltanto gli accordi in deroga, raggiunti nel corso della consultazione sindacale preliminare al trasferimento di azienda (di cui al secondo comma del citato art. 47), mentre non preclude la stipulazione di accordi sindacali di natura transattiva che rechino una deroga convenzionale alla continuità di lavoro, in funzione della preminenza dell'esigenza di salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse alla continuità dei singoli rapporti di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)