diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 19/07/1969 (Rv. 342381 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - SUCCESSIVE OPERAZIONI - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342381-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - SUCCESSIVE OPERAZIONI - AVVISO ALLE PARTI - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente di ufficio solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni, e non anche per le successive sedute ed operazioni, essendo le parti tenute a seguire con diligenza lo svolgimento delle indagini tecniche. (Conf. 1438-68, massima n.333085).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)