Sez. 5, Sentenza n. 49789 del 25/06/2013 Ud. (dep. 10/12/2013) Rv. 257829 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Reato di inosservanza dell'obbligo di depositare le scritture contabili ex art. 16 n. 3, l. fall. - Concorso con il reato di bancarotta fraudolenta documentale o di bancarotta semplice documentale - Condizioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli articoli 220 e 16 n. 3, l. fall., concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma primo, n. 2), l. fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all'art. 217, comma secondo, l. fall., tutte le volte in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 n. 3, Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)