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Sez. 1, Sentenza n. 3090 del 16/10/1972 (Rv. 360861 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - FORME - CONDANNA DELL'ESPROPRIANTE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DIRETTAMENTE ALL'ESPROPRIATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360861-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DEPOSITO - FORME - CONDANNA DELL'ESPROPRIANTE ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DIRETTAMENTE ALL'ESPROPRIATO - INAMMISSIBILITA.*

L'indennita di espropriazione, sia che si tratti della somma offerta dall'espropriante e accettata dal proprietario o determinata in seguito a stima dell'ufficio, sia che si tratti della somma supplementare determinata in Sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell'interessato, va, in ogni caso, depositata nei modi di legge, a garanzia di eventuali diritti di terzi e, quindi, il giudice non puo emettere una pronuncia di condanna a carico dell'espropriante in favore dell'espropriato, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito. (Conf 544'69, mass n 338706; 4020'68, mass n 337621).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)