Sez. 3, Sentenza n. 39603 del 03/10/2024 Ud. (dep. 28/10/2024) Rv. 287024-01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE | Delitto di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen. - Delitto autonomo di danneggiamento di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggisti di cui all'art. 518-duodecies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Ragioni - Eccezione - Indicazione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE
Sussiste continuità normativa tra il delitto di danneggiamento aggravato di cose di interesse storico o artistico, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, cod. pen., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 2, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94, il delitto autonomo di danneggiamento, avente ad oggetto i medesimi beni, di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e il delitto di distruzione, deterioramento o deturpamento di beni culturali o paesaggistici, di cui all'art. 518-duodecies, comma primo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, ricorrendo un fenomeno di "abrogatio sine abolitione", fatta eccezione che per l'ipotesi della procurata inservibilità di beni culturali, costituente fattispecie delittuosa del tutto nuova.
Cod. Pen. art. 635 com. 2, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 2 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2 com. 1 lett. L), Legge 09/03/2022 num. 22 art. 1 com. 1 lett. B), Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5 com. 1, Legge 22/01/2024 num. 6 art. 2 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 518 duodecies, Cod. Pen. art. 635 com. 1, Cod. Pen. art. 635 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)