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Sez. 3, Sentenza n. 16096 del 16/01/2025 Ud. (dep. 28/04/2025) Rv. 287874-02

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE | Delitto di distruzione di beni culturali di cui all'art. 518-duodecies cod. pen. - "Culturalità" del bene - Beni appartenenti allo Stato o ad enti territoriali - Accertamento giudiziale - Questione di fatto - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2025-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287874-02

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, il requisito della "culturalità" del bene, formante oggetto delle condotte di cui all'art. 518-duodecies cod. pen., costituisce un elemento normativo della fattispecie, il cui accertamento, nel caso di beni di proprietà dello Stato o di enti territoriali di cui all'art. 10, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non richiedenti un provvedimento amministrativo che li qualifichi tali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito e, pertanto, sindacabile in sede di legittimità nei limiti indicati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Cod. Pen. art. 518 duodecies, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 2, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 11, Legge 09/03/2022 num. 22 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)