Sez. 1, Ordinanza n. 23805 del 24/08/2025 (Rv. 675927-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI | Crediti dello Stato per la restituzione di finanziamenti pubblici - Privilegio ex art. 9, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Estensione ai casi di esecuzione del rapporto - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI
In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sono assistiti dal privilegio, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l'esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca
del beneficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo del fallimento, che aveva escluso il suddetto privilegio, in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata del finanziamento e aver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.).
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)