Sez. 3 - , Sentenza n. 27381 del 19/09/2022 (Rv. 665929 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto fondato su assegno - Contestazione dell’autenticità della sottoscrizione - Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)