Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28874 del 08/11/2019 (Rv. 656092 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Precetto cambiario- Opposizione- Disconoscimento della sottoscrizione delle cambiali ex art. 214 c.p.c.- Inammissibilità- Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a precetto cambiario, all'opponente incombe l'onere di provare in via principale i fatti estintivi o modificativi che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione delle cambiali, ivi compresa la non autenticità della loro sottoscrizione, mentre è inammissibile in tale sede la procedura incidentale di cui all'art. 214 c.p.c. in quanto riguarda la sottoscrizione dei titoli in originale prodotti da parte opposta solo a seguito di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. essendo il credito già trasfuso nel titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 14/12/1993 num. 1669 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)