Sez. 1, Sentenza n. 4269 del 17/11/1976 (Rv. 382962 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONE - MANCATA NOTIFICA AL TERZO DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO DA PARTE DEL TERZO - PERSISTENZA - PAGAMENTO DEL DANNO - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL TERZO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONE - MANCATA NOTIFICA AL TERZO DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - DIRITTO DEL DANNEGGIATO AL RISARCIMENTO DA PARTE DEL TERZO - PERSISTENZA - PAGAMENTO DEL DANNO - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE DEL TERZO.*
La norma dell'art 1916 cod civ secondo la quale, avvenuto il pagamento dell'indennita, il diritto al risarcimento del danno si trasferisce dall'assicurato all'assicuratore, non da vita ad una figura vera e propria di surrogazione, bensi ad una peculiare Forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, che si attua nel momento in cui l'assicuratore, nel corrispondere all'assicurato l'indennita dovuta, notifica al terzo responsabile l'avvenuto pagamento. Fin quando l'assicuratore non si avvale di tale facolta, il danneggiato, pur avendo riscosso l'indennita assicurativa, puo pretendere il totale risarcimento dal terzo responsabile, senza che questi possa opporgli l'avvenuta riscossione; l'autore del danno pero col pagamento si libera della sua obbligazione anche nei confronti dell'assicuratore. (Conf 277/71, mass n 349749).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)