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Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 28/01/2004 (Rv. 569756 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Ragioni di tutela del diritto di difesa - Conseguenze - Atto di citazione - Vizi denunciati - Costituzione di parte convenuta - Dispiegamento di attività difensiva - Nullità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569756-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

In tema di impugnazioni civili, la denuncia dei vizi che comportano la nullità della sentenza o del procedimento non è consentita a tutela dell'interesse all'astratta regolarità della attività giudiziaria, ma serve a garantire l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa come conseguenza del vizio denunciato. Ne consegue che non sussiste la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 cod. proc. civ. per non contenere l'atto stesso, nella generica esposizione dei fatti e nella esposizione carente dei motivi di diritto, alcun riferimento alla parte convenuta, quando la convenuta medesima si sia costituita e difesa nel merito, articolando ed assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)