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Sez. 2, Sentenza n. 2309 del 10/07/1972 (Rv. 359666 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - DIRIGENTI INDUSTRIALI - RAPPORTO ASSICURATIVO - COSTITUZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - ISCRIZIONE PRESSO L'ISTITUTO PREVIDENZIALE - PREESISTENZA ALLA INSORGENZA DELLA CAUSA DI INVALIDITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359666-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - DIRIGENTI INDUSTRIALI - RAPPORTO ASSICURATIVO - COSTITUZIONE - MOMENTO DETERMINANTE - ISCRIZIONE PRESSO L'ISTITUTO PREVIDENZIALE - PREESISTENZA ALLA INSORGENZA DELLA CAUSA DI INVALIDITA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n 967, il rapporto assicurativo dei dirigenti industriali si costituisce all'atto dell'acquisto dello status di dirigente nell'ambito dell'impresa e, quindi, il diritto alla pensione sussiste potenzialmente in virtu della sola attribuzione di detta qualifica al lavoratore, a prescindere dai particolari adempimenti posti a carico delle parti del rapporto assicurativo, che attengono soltanto alla fase esecutiva di esso. Pertanto, ai fini del concretarsi di questo diritto, non e necessario che, all'atto dell'insorgenza della causa d'invalidita, il dirigente sia gia iscritto presso l' istituto previdenziale e che sia stato gia eseguito il pagamento dei contributi, il quale, pur essendo indispensabile ai fini dell'acquisto del diritto alla pensione, puo essere effettuato o completato anche dopo il verificarsi dell'evento invalidante. Questa regolamentazione non e stata derogata dal regolamento di esecuzione di cui al dlpr 17 agosto 1955, n 914, interpretato alla stregua del principio della Costituzione automatica del rapporto assicurativo accolto dalla citata legge. (Conf 1727'65).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 7, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 10, Legge 17/08/1955 num. 914 art. 2, Legge 17/08/1955 num. 914 art. 11, Legge 17/08/1955 num. 914 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)