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Sez. 1, Sentenza n. 2842 del 30/10/1973 (Rv. 366428 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI - UTILITA PER CORTESIA O LIBERALITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366428-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI - UTILITA PER CORTESIA O LIBERALITA - ESCLUSIONE.*

Rientra nel concetto giuridico di retribuzione, oltre al salario, tutto cio che il lavoratore debba ricevere non soltanto in dipendenza dell'opera effettivamente svolta, ma anche a causa dell'esistenza del rapporto di lavoro e per Obbligo dell'imprenditore, indipendentemente dalla Forma della corresponsione e prescindendo dal fatto che questa venga eseguita in modo periodico e continuativo, ovvero una tantum. Debbono, invece, ritenersi escluse dalla retribuzione le utilita corrisposte dal datore di lavoro per sua Determinazione unilaterale, senza Obbligo convenzionale o legale, a titolo di cortesia, benevolenza o liberalita. (V 1742/72, mass n 359666; 2442/71, mass n 353423).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)