Sez. 3, Sentenza n. 20251 del 16/04/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243628 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Momento consumativo - Individuazione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che, ai fini dell'individuazione del momento consumativo non rileva la data della notifica dell'intimazione di pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, termine la cui rilevanza è limitata all'eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L.).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1994 num. 211, Legge 24/03/1994 num. 211 art. 1 bis, DM Lavoro e previdenza sociale 24/02/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)